La
contribuzione previdenziale ha la funzione di assicurare il lavoratore
contro il verificarsi di eventi che possono renderlo non idoneo alla
prestazione lavorativa. La somma di tutte le assicurazioni applicabili per
ogni categoria di lavoratori (es. IVS, DS, Malattia, Cassa integrazione ecc.) determina
l’
aliquota complessiva da applicarsi alla
retribuzione imponibile ai fini
del calcolo dell'importo della contribuzione.
Gli elementi che concorrono a determinare l’
aliquota contributiva
possono essere sintetizzati nel seguente elenco:
- Attività aziendale: Industria; Commercio; Edilizia; Lapidei; Agricoltura; Pesca; Attività mineraria ecc.;
- Dimensioni aziendali: limiti dimensionali per le aziende artigiane; più o meno di 15 dipendenti per CIGS e Mobilità, più o meno di 50 dipendenti per il contributo CIG ecc.;
- Configurazione giuridica dell’azienda: Società di persone; Società di capitali; Cooperativa DPR 602/70; Ente diritto pubblico ecc.;
- Qualifica del lavoratore: Operaio; Impiegato; Operatore di vendita (ex viaggiatore); Dirigente; Apprendista ecc.;
- Stato giuridico del lavoratore: Socio della cooperativa; Lavorante a domicilio; Religioso regolare; Familiare del titolare; Dipendente di ruolo/fuori ruolo ecc.
Il datore di lavoro è l’unico soggetto tenuto al versamento della contribuzione dovuta.
Una parte dei
contributi è a carico dei lavoratori. Il datore di lavoro (che è tenuto a versare i
contributi sia per la parte a suo carico che per quella a carico del lavoratore) recupera la quota
del lavoratore in sede di calcolo delle
retribuzioni mensili
prelevandola direttamente dalla
busta paga (rivalsa). Il datore di lavoro può esercitare il diritto di rivalsa della quota
a carico del lavoratore esclusivamente al termine del periodo di paga corrente. Non è ammessa la rivalsa per
contributi arretrati, salvo che si tratti di arretrati dovuti per contratto o per legge. Ad esempio,
il datore di lavoro che deve versare contributi arretrati per un lavoratore in nero, sia a seguito di
accertamento ispettivo che di regolarizzazione spontanea, deve accollarsi tutto il debito contributivo
e non può trattenere al dipendente la quota di contributi a suo carico.