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Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, IRPEF, è regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta di un'imposta italiana diretta, personale, progressiva, generale.
Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie:
  • redditi fondiari
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi di lavoro autonomo
  • redditi di impresa
  • redditi diversi
È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni di reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero.
I soggetti passivi dell'IRPEF (art. 2, D.P.R. 917/1986) sono:
  • Le persone residenti sul territorio italiano (per tutti i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all'estero)
  • Le persone non residenti sul territorio italiano (per i soli redditi prodotti nel territorio italiano)
  • I soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e, con innovazione recente, le società di capitali i cui soci - ricorrendone le condizioni - hanno adottato la cosiddetta "tassazione per trasparenza", in tutto simile a quella delle società di persone. In questo caso è la società che deve consegnare la dichiarazione dei redditi, ma sono tenuti a pagare l'imposta i soci stessi e non la società, secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società stessa
Si considerano non residenti i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe dei residenti ed emigrati in Stati a regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali) (Art. 10, L. 448/1998). In particolare va provato che il soggetto emigrato:
  • risieda fiscalmente nel paese nella cui anagrafica risulta iscritto e non in Italia (es. contratto di erogazione di acqua, luce, gas, ecc. pagati nel Paese straniero)
  • vi svolga effettivamente la propria attività (es. contratto di lavoro)
  • abbia trasferito nel Paese a regime fiscale privilegiato anche i propri interessi familiari e sociali oltre a quelli economici (es. iscrizione nelle liste elettorali)
È considerato residente il soggetto iscritto all'anagrafe italiana per la maggior parte dell'anno, almeno 183 giorni (184 per anni bisestili) in un anno, anche se non continuativo. È altresì considerato residente chi ha per la maggior parte dell'anno in Italia il domicilio o la residenza, anche se non iscritto all'anagrafe. Va precisato che nel computo dei 183 giorni, per i lavoratori dipendenti, vanno considerate le frazioni di giorno, giorni di festivi e non lavorativi in cui è stata svolta l'attività lavorativa, giorno di arrivo e partenza e i giorni di malattia.
L'imposta si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi, formato: per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili, nonché delle deduzioni spettanti; per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, a meno che il contribuente non abbia optato per la tassazione ordinaria.
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
  • i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva
  • gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli
  • gli assegni familiari, l'assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia erogati nei casi consentiti dalla legge
  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544
  • le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali
L'aliquota IRPEF è la percentuale che viene applicata al reddito imponibile e serve a determinare l'imposta.
      
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