L'
Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche,
IRPEF,
è regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Si tratta di un'imposta italiana diretta, personale, progressiva, generale.
Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle
seguenti categorie:
- redditi fondiari
- redditi di capitale
- redditi di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo
- redditi di impresa
- redditi diversi
È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni
di reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato,
per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero.
I soggetti passivi dell'IRPEF (art. 2, D.P.R. 917/1986) sono:
- Le persone residenti sul territorio italiano (per tutti i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all'estero)
- Le persone non residenti sul territorio italiano (per i soli redditi prodotti nel territorio italiano)
- I soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e, con innovazione recente, le società
di capitali i cui soci - ricorrendone le condizioni - hanno adottato la cosiddetta "tassazione per
trasparenza", in tutto simile a quella delle società di persone. In questo caso è la società che deve
consegnare la dichiarazione dei redditi, ma sono tenuti a pagare l'imposta i soci stessi e non
la società, secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società stessa
Si considerano
non residenti i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe dei residenti ed emigrati
in Stati a regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali) (Art. 10, L. 448/1998). In particolare
va provato che il soggetto emigrato:
- risieda fiscalmente nel paese nella cui anagrafica risulta iscritto e non in Italia (es. contratto di erogazione di
acqua, luce, gas, ecc. pagati nel Paese straniero)
- vi svolga effettivamente la propria attività (es. contratto di lavoro)
- abbia trasferito nel Paese a regime fiscale privilegiato anche i propri interessi familiari e sociali oltre a
quelli economici (es. iscrizione nelle liste elettorali)
È considerato
residente il soggetto iscritto all'anagrafe italiana per la maggior parte dell'anno, almeno 183 giorni
(184 per anni bisestili) in un anno, anche se non continuativo.
È altresì considerato residente chi ha per la maggior parte dell'anno in Italia il domicilio o la residenza, anche se non
iscritto all'anagrafe. Va precisato che nel computo dei 183 giorni, per i lavoratori dipendenti, vanno
considerate le frazioni di giorno, giorni di festivi e non lavorativi in cui è stata svolta l'attività lavorativa, giorno
di arrivo e partenza e i giorni di malattia.
L'imposta si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi, formato: per i residenti da
tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili, nonché delle deduzioni spettanti;
per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Sono esclusi i redditi
soggetti a tassazione separata, a meno che il contribuente non abbia optato per la tassazione ordinaria.
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
- i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli
- gli assegni familiari, l'assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia erogati nei casi consentiti dalla legge
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali
L'
aliquota IRPEF è la percentuale che viene applicata al reddito imponibile e serve a determinare
l'imposta.